CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso
Art. 12
12 / 57INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 18 ott 1960
L'entrata nello stabilimento degli operai sarà regolata come segue:
a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;
b) il secondo sagnale sarà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
c) il terzo segnale sarà dato all'ora fissata per lo inizio del lavoro; a questo segnale sarà chiuso il cancello e ogni operaio dovrà iniziare il lavoro.
La tolleranza sull'entrata sarà di cinque minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.
Nelle cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all'operaio di presentarsi all'ora di inizio del lavoro in altro luogo.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1030#art-cno-12