CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 7
7 / 114ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 18 ott 1960
L'orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione globale.
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d'opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l'orario normale massimo di lavoro è per tutto l'anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario non può superare le 10 ore giornaliere.
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario normale di lavoro, e regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-7