Art. 53 · RECLAMI E CONTROVERSIE
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 53

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RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 18 feb 1971
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell'azienda e saranno risolti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l'Azienda. Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l'amichevole componimento. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi e della possibilità che al termine della stagione di produzione l'organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-53