Art. 48 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 48

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 18 ott 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell', sarà corrisposta, per ciascuno degli anni di anzianità non interrotta presso l'Azienda, compresi nei sottoindicati scaglioni, una indennità nelle seguenti misure: da anni 1 a 3....................... giornate 6 oltre i 3 fino a 6.................. " 7 oltre i 6 fino a 10................. " 9 oltre i 10 fino a 15................ " 10 oltre i 15 fino a 18................ " 13 oltre i 18 anni..................... " 15 La gratifica natalizia sarà conteggiata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità di licenziamento. Agli effetti della liquidazione di tale indennità, le frazioni si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove l'operaio non abbia compiuto un anno di anzianità gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità raggiunta. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti dell'anzianità come mese intero. Le maggiori indennità previste dal presente contratto non verranno corrisposte per l'anzianità, già maturata all'entrata in vigore del contratto stesso: però tale anzianità sarà computata agli effetti del diritto delle maggiori indennità, stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto. La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva del l'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 del C. C. mediamente favorendo le anzianità più elevate.
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Pro

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