Art. 45 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 45

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi: 1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo; 2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) ritardo inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione; 4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione; 5) stato di ubriachezza sul lavoro; 6) offese ai compagni di lavoro; 7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento. In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.
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