Art. 44 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 44

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 18 ott 1960
L'inosservanza da parte dell'operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative; c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; d) licenziamento senza preavviso nè indennità. L'azienda, nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati alla Cassa Malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-44