Art. 37 · PREMIO DI FEDELTÀ
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 37

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PREMIO DI FEDELTÀ

In vigore dal 18 ott 1960
Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianità presso la stessa azienda, verrà corrisposto un premio pari all'importo di 140 ore lavorative. Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito dall', che qualora durante il rapporto di lavoro si sia verificata o si verifichi una unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell'anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-37