Art. 36 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 36

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 18 ott 1960
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente contratto la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per gli operai lavoranti a cottimo normale, il trattamento sarà pari alla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'. Per i lavoratori a cottimo pieno, si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel casa di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della gratifica natalizia come mese intero. Qualora un operaio abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo sarà fatto secondo il sistema stabilito per i cottimisti per quei mesi per i quali l'operaio ha lavorato a cottimo e secondo il sistema stabilito per i lavoranti ad economia per quei mesi per i quali ha invece lavorato ad economia. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia sarà ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero.
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