Art. 35 · FERIE
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 35

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FERIE

In vigore dal 18 ott 1960
Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con retribuzione globale di fatto come indicato nell' del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nelle misure di: a) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto; b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto; c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto. Per i lavoranti a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale o la indennità, sostitutiva, sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'. Per i lavoranti a cottimo pieno, la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle 4 settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto. In caso di licenziamento o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento delle stesse. In caso di ferie collettive o di licenziamenti, o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di anzianità. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà una giornata (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie come mese intero. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per fornace, per squadre o individualmente. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui all' che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuto perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell'anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituire il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.
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