Art. 34 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 34

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, a figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità di cui sopra sono attribuite secondo la norma della successione legittima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-34