Art. 33 · PREVIDENZE SOCIALI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 33

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PREVIDENZE SOCIALI

In vigore dal 18 ott 1960
L'azienda provvederà alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-33