CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 30
30 / 114PRONTO SOCCORSO
In vigore dal 18 ott 1960
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, l'operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-30