CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 28
28 / 114ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
In vigore dal 18 ott 1960
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale, nonché di segretario o vice segretario regionale, provinciale o comunale nelle Organizzazioni dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino alla fine della, stagione lavorativa, o dell'anno in corso, a meno che non si tratti di operaio addetto a lavorazione continua, nel qual caso il rapporto di lavoro rimarrà sospeso sino a un massimo di due anni con la sola conservazione del posto.
Le parti raccomandano alle aziende di conservare all'operaio anche la decorrenza della anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-28