CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 25
25 / 114CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 18 ott 1960
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 13 settembre 1946, n. 303.
All'operaio ripresentatosi nel termine di cui all' del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuta l'anzianità per il periodo di tempo trascorso sotto le armi ai soli effetti della corresponsione della indennità di licenziamento e del premio di fedeltà di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-25