Art. 22 · TRASFERIMENTI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 22

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TRASFERIMENTI

In vigore dal 18 ott 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine del datori di lavoro in località diversa dalla normale e per un periodo di tempo che comporta la necessità da parte del lavoratore di trasferire anche il proprio domicilio, sarà dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per se e per la famiglia nonché per il trasporto delle masserizie. Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto, oltre ad una speciale indennità da concordarsi fra le parti, caso per caso. Gli verrà anche corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo occorrente per il trasferimento. Si l'operaio non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennità di licenziamento ed a tutte le altre indennità previste per la sua liquidazione. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi la zona malarica, qualora l'operaio, per accertati motivi di salute, non possa lavorare in detta zona, il rifiuto di trasferirsi non può costituire motivo di licenziamento. All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i diciotto mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia e per il trasporto delle masserizie, semprechè il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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