CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 16
16 / 114GIORNI FESTIVI
In vigore dal 18 ott 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell' del presente contratto;
b) le seguenti festività previste dagli della legge 27 maggio 1949, n. 260:
le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
le seguenti 13 festività:
1. Capodanno (1 gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. S. Giuseppe (19 marzo);
4. Lunedi successivo alla, Pasqua;
5. Ascensione;
6. Corpus Domini;
7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno)> 8. Assunzione della
B.V.M. (15 agosto);
9. Ognissanti (1 novembre);
10. Immacolata Concezione (8 dicembre);
11. S. Natale (25 dicembre);
12. S. Stefano (26 dicembre);
13. Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede la fornace.
Per le festività di cui al punto b) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-16