Art. 16 · GIORNI FESTIVI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 16

16 / 114

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 18 ott 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell' del presente contratto; b) le seguenti festività previste dagli della legge 27 maggio 1949, n. 260: le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); le seguenti 13 festività: 1. Capodanno (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. S. Giuseppe (19 marzo); 4. Lunedi successivo alla, Pasqua; 5. Ascensione; 6. Corpus Domini; 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno)> 8. Assunzione della B.V.M. (15 agosto); 9. Ognissanti (1 novembre); 10. Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. S. Natale (25 dicembre); 12. S. Stefano (26 dicembre); 13. Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede la fornace. Per le festività di cui al punto b) il trattamento economico è quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-16