Art. 13 · PASSAGGIO DI MANSIONI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 13

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PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito. Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre i due mesi consecutivi, s'intende che l'operaio avrà, acquistato la nuova mansione, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, nei quali casi il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio della categoria. All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, l'azienda continuerà a corrispondere il salario della categoria di provenienza, salvo quanto è detto nell'articolo seguente.
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