Art. 12 · CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 12

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CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

In vigore dal 18 ott 1960
CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO In ogni provincia, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono, e le norme relative affinché il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-12