CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 10
10 / 114LAVORO A COTTIMO
In vigore dal 18 ott 1960
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.
Il lavoro a cottimo sarà regolato secondo le possibilità tecniche dell'azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo normale in un medesimo reparto nei periodi normalmente considerati non dovrà risultare inferiore ai 12 per cento oltre i minimi di retribuzione.
Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo normale non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà, integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata, il conteggio del guadagno verrà effettuato a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui sopra ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla retribuzione maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dello utile di cottimo salvo il caso che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-10