Art. 9 · PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 9

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO

In vigore dal 18 ott 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento di una anzianità convenzionale, quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianità con la qualifica di operaio. Qualora la nuova retribuzione risultasse nel complesso inferiore a quella che il dipendente percepiva come operaio, gli sarà integrata la differenza che verrà assorbita quando la retribuzione globale spettantegli come impiegato avrà eguagliato l'importo goduto nella precedente mansione. Ai fini della maturazione del premio di fedeltà di cui all', il servizio prestato come operaio sarà considerato per intero anziché entro i limiti dell'anzianità convenzionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-9