Art. 8 · MUTAMENTO DI MANSIONI
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 8

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MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcuni peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla, sua, dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore. Trascorso un periodo di quattro mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella, categoria superiore. La norma del comma precedente non si applica, nei casi di sostituzione di altro impiegato assente per permessi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, per altre cause che comunque comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso il compenso di cui sopra, sarà corrisposto dopo che siano trascorsi 18 giorni nel disimpegno delle nuove mansioni. Superato tale periodo il compenso sarà corrisposto dall'inizio dello svolgimento delle mansioni di categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal terzo comma, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di sei mesi per il passaggio alle altre categorie. Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto all'impiegato. Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito l'impiegato titolare del posto resosi vacante.
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