Art. 7 · TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 7

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TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 18 ott 1960
I laureati non potranno essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale. Terminato il periodo di prova, ai laureati confermati in seconda categoria è dovuto lo stipendio minimo mensile della categoria, aumentato del 5% nonché gli altri elementi della retribuzione. I diplomati di scuole medie superiori non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, semprechè siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale e non siano al primo impiego. Il titolo di studio deve essere esibito all'atto della assunzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-7