Art. 45 · CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 45

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 18 ott 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dagli impiegati.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-45