Art. 44 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 44

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 18 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza, il preavviso e l'indennità di anzianità in caso di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli all'impiegato attualmente in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-44