Art. 42 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 42

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro dell'impiegato gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione dell'impiegato un certificato contenente la indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-42