Art. 4 · PERIODO DI PROVA
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 4

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 18 ott 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: 4 mesi per gli impiegati di 1ª categoria; 3 mesi per gli impiegati di 2ª categoria; 2 mesi per gli impiegati di 3ª categoria. Nel caso di assunzione di impiegati che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro, senza l'obbligo della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto, con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale l'impiegato ha prestato la sua opera, semprechè la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, l'impiegato si intende confermato in servizio ai termini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per il licenziamento durante i primi due mesi di prova per l'impiegato di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Durante la malattia e l'infortunio nessun trattamento economico è dovuto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, l'impiegato sarà ammesso a completare il periodo di prova, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni nel primo caso e cinque mesi nel secondo caso, sempre entro i limiti del periodo di prova stabilito. La ricaduta nella stessa malattia non da diritto al completamento del periodo di prova. Il periodo di assenza Per infortunio o malattia durante la prova non è computabile in nessun caso come servizio prestato ai fini contrattuali. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Le norme relative alla previdenza degli impiegati non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno applicate però con decorrenza dalla data di assunzione.
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