CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 39
97 / 114PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 ott 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 1 e mezzo, di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10;
1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 di preavviso per gli impiega di 2ª categoria;
3) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia, all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-39