CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 35
93 / 114ASPETTATIVA
In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un'aspettativa fino a un massino di 1 anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere il servizio nel termine di 15 giorni. Se l'impiegato non riprende il servizio entro il suddetto termine viene considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-35