Art. 26 · INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 26

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INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO

In vigore dal 18 ott 1960
All'impiegato che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa la bicicletta od altro mezzo di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-26