CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 2
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In vigore dal 18 ott 1960
All'atto della assunzione l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione;
3) libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia;
4) stato di famiglia;
5) carta d'identità o documento equivalente;
6) eventuale titolo di studio;
7) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge;
8) certificato penale con data non anteriore a tre mesi, a richiesta dei datore di lavoro.
L'impiegato dovrà dichiarare alla Direzione della azienda il suo domicilio a tenerla informata degli eventuali cambiamenti.
L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
All'atto della sua assunzione l'impiegato riceverà, a cura dell'azienda, copia dei presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-2