Art. 2 · DOCUMENTI
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 2

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DOCUMENTI

In vigore dal 18 ott 1960
All'atto della assunzione l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione; 3) libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia; 4) stato di famiglia; 5) carta d'identità o documento equivalente; 6) eventuale titolo di studio; 7) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge; 8) certificato penale con data non anteriore a tre mesi, a richiesta dei datore di lavoro. L'impiegato dovrà dichiarare alla Direzione della azienda il suo domicilio a tenerla informata degli eventuali cambiamenti. L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. All'atto della sua assunzione l'impiegato riceverà, a cura dell'azienda, copia dei presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-2