Art. 15 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 15

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 ott 1960
Per contrarre matrimonio, sarà concesso agli impiegati di ambo i sessi, non in prova, un permesso di 15 giorni successivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-15