Art. 13 · FERIE
CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi

Art. 13

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FERIE

In vigore dal 18 ott 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione. I periodi di riposo sono: 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti; 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 4 a 10 anni compiuti; 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da 11 a 18 anni compiuti; 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non' pregiudica il diritto alle ferie maturate. Trascorso il periodo di prova, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati, considerando la frazione superiore ai 15 giorni come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Non è ammessa da parte dell'impiegato la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora, per esigenze aziendali, l'impiegato non posso usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto alla indennità sostitutiva. Quando l'impiegato venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie, stesse. Qualora, per esigenze di servizio, l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo gia concordato con l'azienda, egli ha diritto ai rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in altra località per il periodo di ferie. L'impiegato dovrà però fornire precisa documentazione. Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovrà essere corrisposto prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-13