CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi
Art. 12
70 / 114GIORNI FESTIVI
In vigore dal 18 ott 1960
Sono considerati festivi i seguenti giorni:
a) tutte le domeniche ed i giorni di riposo compensativo;
b) le 4 festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) e le altre che in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite per legge e per accordi interconfederali;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capo d'anno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) San Giuseppe - 19 marzo;
4) Ascensione (mobile);
5) Corpus Domini (mobile);
6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
7) Assunzione di M. V. - 15 agosto;
8) Ognissanti - 1 novembre;
9) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
10) Lunedi di Pasqua (mobile);
11) S. Natale - 25 dicembre;
12) S. Stefano - 26 dicembre;
13) S. Patrono della località dove normalmente lavora l'impiegato.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività, le Organizzazioni Provinciali di Categoria di accordo con le Organizzazioni degli Industriali determineranno la festività sostitutiva.
Per le festività di cui ai punti a), b) e c), l'impiegato che venga chiamato a prestare servizio avrà diritto - in aggiunta alla normale retribuzione mensile - al pagamento delle ore effettivamente lavorate maggiorate della percentuale prevista per il lavoro festivo.
Qualora una delle festività nazionali, oppure una delle festività infrasettimanali elencate al punto O, cadono di domenica, agli impiegati è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto ai sensi dell'accordo interconfederale 3-12-1954.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdi-12