Art. 7
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati

Art. 7

112 / 114
In vigore dal 18 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-adi-7