Art. 3
Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati

Art. 3

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In vigore dal 18 ott 1960
L'intervento del Collegio tecnico sarà richiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento ne dà notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-adi-3