Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati
Art. 2
107 / 114In vigore dal 18 ott 1960
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-adi-2