Art. 47 · INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 47

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INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 16 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda e tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma: 2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni: 3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio; lo stesso trattamento sarà usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
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