CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I›Parte PRIMA
Art. 43
43 / 152MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 16 ott 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto allo o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle, norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non, costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-43