Art. 43 · MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IParte PRIMA

Art. 43

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MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 16 ott 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto allo o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle, norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verrà applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, non, costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
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Pro

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