Art. 33 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 33

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 16 ott 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell' della parte comune possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) ammonizione scritta: 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza del l'interessato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-33-3