Art. 32 · DOVERI DELL'IMPIEGATO
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 32

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DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 16 ott 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai Superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma, di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta, l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del c.c.; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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