CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV›Parte QUARTA
Art. 3
148 / 152INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 16 ott 1960
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Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennità sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima (articolo 565 cod. civ.).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-3-4