Art. 26 · ASPETTATIVA
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 26

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ASPETTATIVA

In vigore dal 16 ott 1960
All'impiegato che abbia un'anzianità di servizio non interiore ai cinque anni, l'azienda può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentate ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Semprechè ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l'azienda può concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivato la richiesta stessa. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne maturazione di alcun effetto contrattuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-26-3