Art. 25 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 25

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 16 ott 1960
Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, è computato escludendo i giorni festivi. Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-25-3