Art. 24 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIParte SECONDA

Art. 24

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 16 ott 1960
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norma dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruirà di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino, a giorni 15. Il trattamento economico di cui ai contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata di congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-24-2