Art. 23 · ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV

Art. 23

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ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 16 ott 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie. La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali è limitata al periodo della campagnia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-23-4