Art. 15 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IIIParte TERZA

Art. 15

99 / 152

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 16 ott 1960
L'impiegato ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio ad una maggiorazione del 5% da applicarsi sul minimo tabellare e la indennità di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio di categoria o gruppo, l'impiegato manterrà, in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di appartenenza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 40%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e dalla corrispondente indennità di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria o gruppo. Lo stesso criterio sarà seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia. L'impiegato avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria o gruppo, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva, corrispondente agli aumenti periodici già maturati, verrà applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verrà applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennità di contingenza in vigore nel nuovo luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrata, in vigore del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali. Norma transitoria. Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati, con decorrenza dal 1 novembre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo in interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: Parte di provvedimento in formato grafico Nel caso di avvenuti passaggi di categoria (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità. Le misure globali di cui sopra vanno riferite alla zone di retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-15-3