CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte IV
Art. 13
131 / 152In vigore dal 16 ott 1960
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1025#art-cna-13-4