Art. 41 · RECLAMI E CONTROVERSIE
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 41

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RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 15 ott 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame dalle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-41