Art. 39 · CESSIONI, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 39

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CESSIONI, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 15 ott 1960
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto della azienda non risolvono di per sè il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare giuste le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-39