Art. 38 · PREVIDENZA
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 38

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PREVIDENZA

In vigore dal 15 ott 1960
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterrà alle norme di cui all' del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-38